Procura Generale - Il Procuratore Generale

La Procura Generale è l’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello con funzioni in ambito penale, civile ed amministrativo, anche con riferimento alla cooperazione internazionale. Le funzioni del Procuratore Generale sono definite nell’Ordinamento giudiziario (art.73 e ss. Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12). 

- Nel settore penale: i magistrati della Procura Generale partecipano alle udienze, esaminano le sentenze e i provvedimenti pronunciati da tutti i Giudici del distretto ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione, esaminano le decisioni dei Tribunali in materia di misure di prevenzione, esprimono pareri, curano l’esecuzione dei provvedimenti penali passati in giudicato (esecutivi). Il Procuratore Generale può disporre, nei casi contemplati della legge, l’avocazione dei procedimenti penali. 

- Nel settore civile: il Procuratore Generale è parte necessaria del processo ed interviene in tutte le cause in grado di appello per le quali il Pubblico Ministero avrebbe potuto iniziare l’azione civile (interdizione ed inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizione conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria, stato delle persone); esamina sentenze e provvedimenti dei Giudici del distretto. 

- In ambito internazionale: i magistrati della Procura Generale espletano varie attività in materia di rapporti giurisdizionali in ambito internazionale, tra le quali rogatorie, estradizioni, mandati di arresto europeo, riconoscimento di sentenze straniere, esecuzione extraterritoriale delle condanne, successioni di connazionali all’estero. Un magistrato della Procura Generale è punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e corrispondente nazionale di Eurojust per il distretto delle Marche. 

- Altre attività: tra le altre competenze della Procura Generale si annoverano la revisione delle condanne ex art. 73 d.lgs. 231/2001, la competenza prevista dalle specifiche normative sugli Ordini professionali, la vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico e sulle Conservatorie dei Registri Immobiliari. 


Per assicurare il rispetto delle leggi dello Stato e l'amministrazione della Giustizia in tempi rapidi e uguali per tutti, la Procura Generale della Repubblica esercita le seguenti funzioni: 

Funzioni di Pubblico Ministero: 
- I Magistrati della Procura Generale svolgono le funzioni di pubblico Ministero nel processo di secondo grado che si svolge dinanzi alla Corte d’Appello (o alla Corte d’Assise d’Appello per i reati di competenza) quando una parte del giudizio di I grado – imputato o Pubblico Ministero – non è soddisfatta dell’esito del giudizio stesso. 
- In caso di avocazione delle indagini in corso presso le Procure del Distretto, i magistrati della Procura Generale conducono personalmente le stesse svolgendo tutte le funzioni proprie del Pubblico Ministero. 
- In tale ambito, se le prove a carico della persona indagata non sono sufficienti per sostenere l’accusa oppure dimostrano che l’indagato è innocente, il Pubblico Ministero deve chiedere al giudice di non procedere. 

• Esecuzione delle sentenze divenute definitive. 
- La Procura Generale della Repubblica, dopo aver ricevuto dalla Corte d’Appello (Giudice di II grado) la sentenza, calcola il periodo di pena che il condannato dovrà scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emette i relativi provvedimenti coercitivi. 

Tutela delle persone deboli nei procedimenti civili, ed in particolare: 
- dei minorenni nelle cause di separazione e di divorzio, 
- delle persone che per motivi fisici o psichici non sono in grado di curare i propri interessi, con il rischio di essere sfruttati da malintenzionati, 
- dei creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore. 

Inoltre il Procuratore Generale svolge le seguenti funzioni ed attività: 
• Funzioni inerenti alla direzione dell’ufficio 
• Attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 6 d.lgs. 20.02.2006, n. 106
• Attività di coordinamento di cui all’art. 118 bis disp. att. c.p.p. e acquisizione delle relative comunicazioni da parte delle Procure del distretto 
• Attività di decisione in merito alle richieste di astensione, ai contrasti di competenza di cui all’art. 54 e segg. c.p.p. e alle richieste di trasmissione degli atti ad un diverso P.M., di cui all’art. 54 quater, c.p.p. 
• Rapporti esterni concernenti gli uffici del pubblico ministero: interrogazioni e interpellanze del Parlamento, richieste e sollecitazioni del Governo, del Consiglio Superiore della Magistratura, di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, di enti, associazioni e privati. 
• Compiti di natura amministrativa e di certificazione. 
• Funzionario Delegato per le spese sostenute dagli uffici di Procura del Distretto, nell’ambito dei capitoli di spesa di propria competenza. 
Il Procuratore Generale, infine, è l’autorità competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. E Giustizia del 28 ottobre 1993).